lunedì 21 febbraio 2011

Lo Statuto della Fondazione

STATUTO DELLA FONDAZIONE
dopo di noi
Oltre l'orizzionte

Art. 1 COSTITUZIONE

E' istituita la Fondazione dopo di noi denominata "Oltre l'orizzonte", con sede alla Spezia (SP) in via Fiume 207, soggetto privato, dotato di personalità giuridica, avente scopo non lucrativo e di utilità sociale.

Art. 2 SCOPO

Scopo della Fondazione è l'intervento socio sanitario e di solidarietà sociale diretto ad affiancare e sostituire il sostegno familiare nelle situazioni di presenza di persone disabili. S'intende per disabilità qualsiasi limitazione o perdita (conseguente alla menomazione o derivante da patologie psichiatriche) della capacità di compiere una attività di base (quale mangiare, camminare, lavorare, curare la propria persona, ecc.) nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano, secondo la definizione che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito in merito alla classificazione internazionale delle menomazioni, disabilità e svantaggi essenziali.
La Fondazione persegue iniziative aventi esclusive finalità di solidarietà sociale relativamente ai seguenti settori: assistenza sociale e assistenza socio sanitaria.

L'obiettivo della Fondazione è dare risposte ai seguenti bisogni:
  • Integrazione sociale e mantenimento nel proprio ambiente di vita dei cittadini disabili privi di assistenza familiare
  • Assistenza socio sanitaria e protezione dei cittadini disabili privi di assistenza familiare
  • Sostegno fisico e morale a nuclei familiari con persone disabili
  • Assistenza sociale e socio sanitaria a nuclei familiari non autosufficienti con disabili, per i quali necessitino soluzioni residenziali.

Tali finalità sono perseguite attraverso
  1. L'azione d'impulso e di assistenza nei confronti delle realtà spontanee o istituzionali esistenti aventi le medesime e similari funzioni di intervento socio sanitario e di solidarietà sociale. La Fondazione, senza alcun vincolo, potrà svolgere attività di coordinamento e di intervento presso l'esterno a tutela del complesso di enti, organizzazioni, associazioni e quant'altro, aventi il medesimo o similare scopo sociale. Nell'esercizio della propria attività la Fondazione avrà cura di rapportarsi con le organizzazioni esistenti nel pieno rispetto del loro ambito territoriale al fine di ottenere il massimo risultato a favore dei disabili.
  2. La promozione e la gestione di servizi sostitutivi della famiglia quali, in particolare: case-famiglia (anche per situazioni di emergenza); comunità-alloggio; soluzioni residenziali assistite, nonché l'organizzazione di soggiorni-vacanze e simili.
  3. Ogni altro sistema, tecnica o ipotesi di assistenza o sostituzione della famiglia che l'evoluzione tecnica e amministrativa consentiranno.
Nella realizzazione delle case famiglia e nell'individuazione degli ospiti, così come in ogni altra attività strumentale, dovrà essere rispettato il principio del mantenimento del disabile nel proprio ambito territoriale, al fine di preservare i legami umani e di ambiente esistenti.


Art. 3 ATTIVITA' STRUMENTALI ACCESSORIE E CONNESSE

La Fondazione potrà promuovere tutte quelle attività che siano finalizzate alla realizzazione dei propri scopi, nonché procacciarsi i mezzi finanziari ed economici per la realizzazione degli scopi statutari predisponendo un programma di investimenti in fasi successive, da aggiornarsi secondo le disponibilità economiche della Fondazione.
La Fondazione porrà alla base della propria attività convenzioni con gli enti pubblici competenti per l'assistenza ai disabili, al fine di determinare con certezza gli ambiti di intervento e le risorse di personale e di finanziamento disponibili.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà fra l'altro:
  • Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici e Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  • Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodatario o comunque posseduti;
  • Stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte o di tutte le attività;
  • Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubblichi e privati, movimenti di volontariato, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al medesimo scopo; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  • Costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
  • Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, e a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili);
  • Organizzare manifestazioni culturali, di spettacolo e del tempo libero in genere.

Art. 4 DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 5 AMBITO

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della regione Liguria, con particolare riferimento al territorio provinciale della Spezia, che costituisce l'ambito territoriale primario. La Regione Liguria vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice civile.

Art. 6 DELEGAZIONI E UFFICI

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 7 PATRIMONIO E FONDO DI DOTAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
  • dai beni descritti nell'Atto Costitutivo e donati dai fondatori all'atto della costituzione;
  • dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di sostenitori, di enti privati o pubblici, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini stabiliti dai fondatori
  • dalle riserve e dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione della Fondazione siano destinate ad incrementare il patrimonio.
Il patrimonio è destinato direttamente all'attuazione dei fini della Fondazione.
Il finanziamento dell'attività della Fondazione è assicurato:
  • dai redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
  • dalle somme annualmente assegnate a titolo di contributo volontario dai soci non destinate a incrementare il patrimonio;
  • dagli eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria, dagli enti pubblici in genere, e in particolare dai Comuni, dalla Provincia, dalla Regione, dallo Stato e dalle Aziende Asl;
  • dai contributi volontari, oblazioni, lasciti, eredità o legati e donazioni in genere pervenuti alla Fondazione per finanziari l'attività e non destinati a incrementare il patrimonio;
  • dai proventi derivanti dagli eventuali rapporti convenzionali stipulati per l'esplicazione di attività istituzionali
  • da ogni altra risorsa finanziaria da qualsiasi soggetto proveniente.

Art. 8 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi approvati dal Consiglio di amministrazione.
L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro tale termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione, ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di legge.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dai membri del consiglio di amministrazione muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di amministrazione stesso.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per ripianare eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, ovvero, alternativamente, a finanziare altre Fondazioni, ovvero ad incrementare il patrimonio della Fondazione stessa.

Art. 9 DISTRIBUZIONE

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Fondazioni che per legge, statuto e regolamento abbiano i medesimi scopi istituzionali.

Art. 10 ORGANI

Organi della Fondazione sono:
  • il Comitato dei Fondatori
  • il Presidente della Fondazione
  • il Consiglio di Amministrazione
  • il collegio dei Revisori dei conti

Art. 11 GRATUITA'

Tutte le cariche previste nel presente Statuto sono a titolo gratuito. E' comunque dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 12 ASSEMBLEA

Genitori e/o diretti congiunti di disabili, assistiti dalla Fondazione nell'accezione sopra indicata, e gli stessi disabili, se capaci, costituiranno l'Assemblea della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione tiene, all'uopo, apposito registro contenente i nominativi dei disabili assistiti, nonché l'indicazione del soggetto che - in qualità di diretto congiunto - ha il diritto di partecipare all'assemblea. All'uopo fa fede la risultante del registro.
L'assemblea viene convocata dal Presidente della Fondazione, su motivate richieste del Comitato dei Fondatori o del Consiglio di Amministrazione, o di entrambi.

Art. 13 COMITATO DEI FONDATORI

E' composto dai membri del Comitato promotore, nato dalla Conferenza territoriale sull'handicap e la salute mentale tenutasi a Porto Lotti in data 15 febbraio 2002, che hanno condiviso l'istituzione della Fondazione e hanno aderito alla stessa fin dall'inizio dell'attività, e dai rappresentanti degli Enti che hanno sottoscritto l'atto notarile di costituzione della Fondazione stessa.
Il Comitato dei Fondatori potrà decidere di cooptare Enti e persone fisiche o giuridiche, che abbiano sostanzialmente contribuito alla vita della Fondazione con elargizione in beni, in denaro, o con particolari attività e iniziative.
Il Comitato provvede a:
a) nominare i dieci membri del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 14 punto f) del presente Statuto;
b) assumere tutte le iniziative ritenute idonee a far conoscere all'esterno la Fondazione, ad acquisire nuovi Soci, e ad incrementare le risorse finanziarie della Fondazione stessa;
c) indirizzare proposte articolate al C.d.A. per favorire il raggiungimento degli Scopi statutari.
Alle nomine di cui al punto a) concorrono esclusivamente i disabili o i parenti di disabili membri del Comitato.
Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Comitato nomina nel suo seno il Presidente e si riunisce di norma due volte l'anno, in primavera e in autunno, nonché quando ritenuto necessario dal Presidente o richiesto da almeno un terzo dei suoi membri.
La qualifica di membro si perde per formali dimissioni con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o per assenza non motivata a tre riunioni consecutive del Comitato.


Art. 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono diciassette, così nominati:
  1. uno dalla Regione Liguria
  2. uno da ciascuna delle tre Zone sociali, ad opera della Conferenza di Zona
  3. uno dall'Asl n. 5
  4. uno dalla Provincia della Spezia
  5. uno da Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia
  6. dieci, diretti congiunti di un disabile a norma delle disposizioni del presente Statuto, o, se capaci, disabili assistiti, dal Comitato dei Fondatori
Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni.
Si perde la qualifica di consigliere di amministrazione in caso di morte, dimissioni (i cui effetti si producono alla consegna della lettera di dimissioni al Presidente, o nel caso di dimissioni del Presidente al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile), interdizione, a qualsiasi titolo dai pubblici uffici.
Il membro del consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione può essere dichiarato decaduto dal C,d.A. stesso.
In ogni ipotesi di vacanza a qualsiasi titolo della carica di consigliere durante il mandato il Consiglio di amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro consigliere, nominato da chi aveva designato il consigliere non più in carica. Il consigliere subentrante resterà in carica sino allo scadere del mandato degli altri consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare provvede a:
  • Nominare il Presidente e il Vice presidente;
  • Definire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;
  • Predisporre e approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
  • Deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
  • Proporre eventuali modifiche statutarie;
  • Nominare, se ritenuto necessario, il Direttore, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
  • Assumere e licenziare, se ritenuto necessario, il personale dipendente determinandone il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97;
  • Nominare, se ritenuto necessario, un Presidente onorario della Fondazione;
  • Svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuitigli dal presente Statuto.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri, relativamente a singoli atti, al Presidente o a un consigliere.



Art. 15 CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o, se concordato con ciascun consigliere, a mezzo fax o E-mail con tre giorni di preavviso.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
Il consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Uno dei consiglieri, o il Direttore se nominato, ha anche la funzione di segretario della riunione.
Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 16 IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è anche presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private, e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Egli inoltre sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente il quale eserciterà, altresì, quelle determinate attribuzioni che gli saranno delegate dal Presidente o dal Consiglio di amministrazione.
Il Presidente è eletto nella prima seduta dopo la nomina del Consiglio di Amministrazione tra i componenti del C.d.A. nominati dal Comitato dei Fondatori. Anche il Vice Presidente deve essere scelto nella stessa seduta o nella seduta immediatamente successiva, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dal Comitato dei Fondatori.

Art. 17 IL DIRETTORE

Il direttore può essere nominato dal Consiglio di amministrazione che ne stabilisce la natura e la durata dell'incarico, se ne ritiene necessaria la presenza.
Il direttore è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione.
In particolare:
cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione, redige la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e li sottoscrive con il Presidente. Dà inoltre esecuzione, nelle materie di sua competenza, agli atti del presidente;
provvede alla gestione amministrativa della Fondazione e alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione.

Art. 18 COLLEGIO DEI REVISORI DEi CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti a norma di legge tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili e nominati dal Comitato dei Fondatori.
Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati.
I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Ai Revisori spetta, ove non rinuncino espressamente, l'emolumento annuale che non potrà essere superiore al compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 e dal decreto 21 giugno 1995 n. 239 convertito nella legge del 3 agosto 1995 n. 336 e successive modifiche e integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle società per azioni.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 19 CLAUSOLE ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale della Spezia al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.
La sede dell'arbitrato sarà La Spezia.

Art. 20 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio risultante dovrà essere devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996,n. 662, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 MODIFICHE

Il presente Statuto può essere modificato nel rispetto degli scopi di cui all'articolo 2 e su conforme parere del Comitato dei Fondatori, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 22 NOMINA DEL PRESIDENTE

Per i primi due mandati il Presidente può essere nominato al di fuori del Consiglio di Amministrazione che in tal caso sarà formato da 18 membri.



Art. 23. CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.