di Salvatore
Nocera
Vicepresidente nazionale della
FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, Responsabile del
Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’Associazione Italiana Persone
Down.
È una Sentenza molto
interessante e dovrebbe porre fine ai tanti conflitti di questi ultimi anni,
quella emessa qualche settimana fa dal Consiglio di Stato, ove si riaffermato
il principio secondo il quale per le persone con grave disabilità e per gli anziani
ultrasessantacinquenni non autosufficienti accertati dalle ASL, la
contribuzione ai costi – rispetto alla fruizione di servizi domiciliari, diurni
o residenziali in percorsi sociosanitari – deve avvenire sulla base del solo
ISEE personale e non familiare. Ma sono anche altri i punti controversi sui
quali tale provvedimento cerca di fare chiarezza
ROMA. La quinta Sezione del
Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1607 del 15 febbraio scorso, depositata
il 17 marzo successivo, ha riaffermato il principio secondo il quale per le
persone con grave disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge
104/92, e per gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti accertati
dalle ASL, la contribuzione ai costi – rispetto alla fruizione di servizi domiciliari,
diurni o residenziali in percorsi sociosanitari – deve avvenire sulla base del
solo ISEE personale e non familiare [l'ISEE è l'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente, N.d.R.].
Sempre nella medesima Sentenza,
viene ribadita inoltre la distinzione tra le persone con gravi disabilità da
quelle con disabilità non gravi. Per queste ultime, infatti, è possibile tenere
conto dell’ISEE familiare, includendosi nel calcolo anche i familiari tenuti
agli alimenti, al solo fine di verificare la disponibilità economica
dell’interessato, effettiva o potenziale.
Ciò non significa assolutamente che anche ad essi possa essere richiesta la
contribuzione, cosa espressamente esclusa dal Consiglio di Stato sulla base del
Codice Civile, il quale consente solo all’interessato di chiedere gli alimenti,
mentre non può farlo il Comune, in via surrogatoria, in caso di inerzia
dell’interessato stesso.
Il principio definitivamente
chiarito dal Consiglio di Stato è importante e dovrebbe porre termine ai
continui conflitti su questo punto.
Ma la Sentenza di cui parliamo ha anche risolto una serie di altri problemi
interessanti:
1. Ha affermato il diritto alla
legittimazione delle associazioni cui appartengono gli interessati a promuovere
i ricorsi, quando ciò sia previsto nel loro statuto.
2. Quando i Comuni chiedono i
dati personali dei parenti tenuti agli alimenti non violano la normativa sulla
privacy, poiché quei dati servono a calcolare la condizione economica delle
persone con disabilità non grave.
3. Il Consiglio di Stato,
inoltre – modificando un precedente orientamento espresso in un parere della
Sezione Consultiva dello stesso -, ha affermato che il riferimento all’ISEE
personale è un «livello essenziale», contenuto nell’articolo 3, comma 2 ter del
Decreto Legislativo 130/00, che deve quindi essere garantito in modo uniforme
su tutto il territorio nazionale e non è modificabile da singole leggi
regionali, le quali possono invece graduare diversamente l’ammontare dell’ISEE
familiare per le persone con disabilità non grave. E ciò anche in assenza del
decreto governativo previsto dalla norma sopracitata, poiché essa ha un valore
semplicemente organizzativo che non può annullare un principio stabilito
dall’articolo 117 della Costituzione.
A tale affermazione il Consiglio di Stato perviene sulla base anche della
lettura della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità,
ratificata dall’Italia con la Legge 18/09, che vieta di trattare nello stesso
modo persone con disabilità grave e non grave.
4. Riguardo allo specifico del
trasporto, il Consiglio di Stato ritiene legittimo tener conto del fatto che
una persona goda o meno dell’indennità di accompagnamento, non tanto perché
essa costituisca reddito, ma perché quest’ultima è un beneficio e non sembra
corretto sommare ad essa un altro beneficio, come appunto l’agevolazione sul
costo del trasporto. Ovviamente, invece, essa è compatibile con la
contribuzione ai costi sulla base dell’ISEE personale.
5. Infine il Consiglio di Stato
ha stabilito che gli alunni con disabilità abbiano diritto ad avere il
trasporto gratuito anche per la frequenza delle scuole superiori, secondo i
princìpi indicati nella famosa Sentenza della Corte Costituzionale 215/87, che
garantì appunto il diritto al trasporto alle scuole superiori alle stesse
condizioni della scuola elementare e media, per le quali esso è espressamente
previsto dall’articolo 28, comma 1 della Legge 118/71.
Per tutti questi motivi,
dunque, si tratta di una Sentenza quanto mai interessante, che merita
certamente di essere diffusa il più possibile.
(testo tratto da www.farcela.org)